Home News Speciale correttivo testo unico
Informatica
Informatica
Speciale correttivo testo unico PDF Stampa E-mail

Sospensione attività imprenditoriali e contrasto illeciti (art 14)

 

L'articolo viene riscritto integralmente. Viene in particolare ridefinito il concetto di REITERAZIONE. Ora bastano più violazioni della "stessa indole" per incappare nella sospensione dell'attività imprenditoriale.

Si ricorda che le violazioni che danno luogo a sospensione dell'attività imprenditoriale non comprendono più le violazioni dell'orario di lavoro, già abrogate dal Governo nel 2008, ma solo quelle relative a personale in nero e gravi e reiterate violazioni su sicurezza e salute.

Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole; si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento sanzionatorio. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I.

Obblighi del DDL, dirigente, preposto (art 17-18)

Vi sono delle modifiche come l'obbligo, per il datore di lavoro, di inviare i lavoratori a visita medica e comunicare al medico la cessazione del rapporto di lavoro:

"g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;";

"g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

Il datore di lavoro inoltre ha l'obbligo di inviare a INAIL e IPSEMA entro 48 ore informazioni telematiche su infortuni:

"comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni."

Comunicazione nominativo RLS

Si chiarisce la comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza va effettuata non annualmente (come imposto fino al 20 agosto dal D.lgs 81) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi già comunicati.

Medico competente (art 25)

Sparisce il limite di 15 dipendenti per quanto attiene al luogo di custodia delle cartelle. Si può ora sempre  concordare tra datore di lavoro e medico competente il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio.

Contratti di appalto, d'opera o somministrazione(art 26)

Vi sono cambiamenti molto importanti.

In contesti in cui committente e datore di lavoro sono diversi non era ben chiaro a chi spettava redigere il DUVRI (es. Pubblica amministrazione come Scuole ecc.).

Si va verso un DUVRI a due livelli, uno con rischi "standard" tipici del contratto e uno che approfondisce i rischi specifici. Questo, a mio avviso, complicherà molto la gestione.

"... in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.".

 

Si chiarisce che si tratta di appalti di lavori, servizi e forniture.  Il DUVRI va fatto solo da chi  "abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo".

Viene chiarito che il DUVRI è un documento DINAMICO ""va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture".

E per quanto riguarda appalti brevissimi o di sola natura intellettuale?

"...non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI."

Valutazione dei rischi (art 17 28, 29)
"La valutazione dello stress lavoro-correlato .. è effettuata nel rispetto .. e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1°agosto 2010".

 

data certa

La prova della data certa può avvenire dalla compresenza delle firme di DDL, RSPP, RLS e MC (se presente). In pratica si è tornati indietro. È dal 1994 che i documenti normalmente recano le firme dei 4 soggetti citati.

modifiche al DVR

Per quanto attiene alle modifiche al DVR per cambiamenti e modifiche viene stabilito un limite massimo di tempo di 30 gg:

"La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, ... in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato,nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.";

 


fonte http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=9201
 
Informatica
Ambiente
Servizi